
La controriforma del diritto del lavoro
Non si esagera davvero se, nei confronti della legge che il Senato ha appena varata in via definitiva, si evoca l’immagine della controriforma. Bisognava riformare il processo del lavoro, rendendolo più rapido ed incisivo, nel solco delle proposte elaborate già nel 2001 e riformulate nella passata legislatura dalla Commissione voluta dai governi di centrosinistra e presieduta dal magistrato Raffaele Foglia. Anziché raccogliere e portare a compimento le indicazioni della Commissione Foglia, la questione della lunghezza dei tempi del processo è stata assunta come pretesto per privatizzare la giustizia del lavoro, cancellando il processo stesso e, con esso, ogni credibile garanzia di effettività dei diritti dei lavoratori: ivi compresa quella, prevista dall’art. 18 dello Statuto, riguardante la reintegrazione nel posto di lavoro a fronte di un licenziamento illegittimo
Controriforma dunque: non si potrebbe definire diversamente, in effetti, una legge che - novità assoluta per il nostro ordinamento giuridico - consentendo di inserire una clausola compromissoria nel contratto di lavoro sin dal momento dell’assunzione, di fatto rende obbligatorio l’arbitrato ed impedirà di far valere i propri diritti in sede giudiziaria ai nuovi assunti, costretti a rivolgersi ad un collegio arbitrale (un giudice privato) legittimato, oltre tutto, a risolvere ogni tipo di controversia prescindendo dall’applicazione delle norme inderogabili di legge e di contratto collettivo (che i giudici dello Stato sono tenuti invece ad applicare).
Le regole introdotte colpiranno i lavoratori assunti dopo l’entrata in vigore della legge (quindi, in larga misura, i giovani). Per tutti gli altri si è provveduto diversamente. D’ora in poi sarà molto difficile fare valere in giudizio l’illegittimità di un licenziamento, dal momento che il termine di decadenza di sessanta giorni per l’impugnazione è stato esteso anche ai licenziamenti intimati oralmente. Si può scommettere che, in futuro, i licenziamenti orali, sin qui piuttosto rari, dilagheranno a macchia d’olio: ad un datore di lavoro, infatti, basterà sostenere che effettivamente il licenziamento c’è stato, ma ben prima della data indicata dal lavoratore (ed offrirsi di provarlo con testimoni compiacenti), per stoppare il processo prima ancora di entrare nel merito del giudizio.
A prescindere dai profili di incostituzionalità, percepibili anche da uno studente della facoltà di giurisprudenza (purtroppo non dall’attuale ministro del lavoro e dalla maggioranza politica di cui è espressione), le nuove norme appaiono particolarmente inique laddove impongono lo stesso breve termine di decadenza per l’impugnazione di un contratto a termine e di un contratto di collaborazione a progetto: essendo ben noto che i lavoratori precari, i più deboli e indifesi, ci pensano due volte prima di rivolgersi al giudice, nella speranza di essere riassunti, l’astratto rigore della disposizione processuale in molti casi finirà per tradursi in concreta sanatoria degli abusi.
L’approvazione della legge, ad ogni modo, non chiude la questione. Adesso ognuno è chiamato a fare la sua parte: i sindacati, cui spetta il compito, non semplice, di rendere consapevoli i lavoratori del nuovo quadro normativo, cercando nella misura del possibile di contenere le insidie, che esso comporta, per l’effettività dei diritti; gli operatori giuridici (magistrati ed avvocati), che potranno provare ad attenuarne l’impatto sul piano interpretativo: nell’attesa che la Corte costituzionale provveda a cancellarne i contenuti più scopertamente eversivi della civiltà giuridica del lavoro.
di Massimo Roccella
04/03/2010
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